Art. 2

In vigore dal 7 feb 1971
Sono istituiti, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-24;1186#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo