Art. 4
In vigore dal 3 mag 1970
I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di borsa, sono stabiliti come segue:
istituti di credito, banchieri........... L. 10.000 agenti di cambio.................. " 2.000 commissionari.................... " 5.000 rappresentanti alle grida.............. " 3.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno........ " 2.000 fattorini nell'anti recinto, ciascuno........ " 1.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1970
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 135. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-26;152#art-4