Art. 1
In vigore dal 3 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, con il quale vennero approvato e rose esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Bologna, spettanti alla locale camera di commercio, industria ed agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 428, con il quale vennero approvate variazioni alle tariffe suddette;
Vista la deliberazione in data 1 dicembre 1969, numero 625 della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 gennaio 1970, la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, è stabilita nella seguente misura:
L. 10.000 (diecimila) di diritto fisso annuo;
in più per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale ed obbligazionario quotato:
fino ad 1 miliardo.................... L. 15 da 1 a 50 miliardi.................... " 10 da 50 a 100 miliardi................... " 5 oltre 100 miliardi.................... " 3
L'impegno di quotazione è annuale.
L'importo delle successive emissioni si somma allo importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.
Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-26;152#art-1