Art. 3

In vigore dal 3 mag 1970
È fissato in L. 3.000.000 (tremilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Bologna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-26;152#art-3

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