Art. 3
In vigore dal 11 lug 1971
Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1970
SARAGAT
MORO - COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 47. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-27;1463#art-3