Art. 1
In vigore dal 11 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito con la legge 17 aprile 1925; n. 473;
Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli ispettorati ed uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1952, n. 1948, col quale è stato istituito in Brindisi un ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero;
Constatato il venir meno delle esigenze di carattere obiettivo che giustificano il mantenimento, in Brindisi, di un ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero;
Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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L'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero in Brindisi è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-27;1463#art-1