Art. 2
In vigore dal 11 lug 1971
Le funzioni svolte dal predetto ispettorato saranno devolute, in tutto o in parte, ad uffici di amministrazioni diverse dall'Amministrazione degli affari esteri, con le modalità previste dall'art. 59, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-27;1463#art-2