Art. 3
In vigore dal 25 lug 1970
Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:
"Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MAGRÌ - MORO
- GAVA - V. COLOMBO
- MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei canti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 96. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1336#art-3