Art. 3

In vigore dal 25 lug 1970
Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente: "Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - MAGRÌ - MORO - GAVA - V. COLOMBO - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei canti, addì 2 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 96. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1336#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo