Art. 2

In vigore dal 25 lug 1970
Il primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente: "Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1336#art-2

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