Art. 1
In vigore dal 25 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;
vista la direttiva del Consiglio C.C.E. 69/82 del 13 marzo 1969, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 68 del 19 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la marina mercantile e per le partecipazioni statali;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:
"Il permesso di prospezione è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alla esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1336#art-1