Art. 3

In vigore dal 30 nov 1969
È fissato in L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Firenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 agosto 1969 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 8 - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-08-05;776#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo