Art. 3
In vigore dal 30 nov 1969
È fissato in L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1969
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 8 - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-08-05;776#art-3