Art. 1
In vigore dal 30 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla borsa valori dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, del 7 dicembre 1960, n. 1747 e del 16 aprile 1964, n. 413, con i quali vennero approvate variazioni alla precedente tariffa;
Vista la deliberazione in data 8 aprile 1969, n. 268, della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 gennaio 1969, la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, è stabilita nella seguente misura:
L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato;
L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale ed obbligazionario quotato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-08-05;776#art-1