Art. 2

In vigore dal 30 nov 1969
Alle società che, a decorrere dal 1 gennaio 1969 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Firenze, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso di cui all': a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto; b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 75%; c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 50%; d) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 25%. Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Firenze della quotazione di titoli già quotati in altre borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso più borse valori. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-08-05;776#art-2

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