Art. 2
In vigore dal 28 ago 1969
Il prefetto della provincia di Vicenza, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari nonché di quelli concernenti il personale tra i cennati comuni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1969
SARAGAT
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 104. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;497#art-2