Art. 2

In vigore dal 28 ago 1969
Il prefetto della provincia di Vicenza, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari nonché di quelli concernenti il personale tra i cennati comuni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1969 SARAGAT RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 104. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;497#art-2

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Art. 2 Aggregazione del comune di Tretto al comune di Schio, in provincia di Vicenza. — Testo vigente | Portale Normativo