Art. 1

In vigore dal 28 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione, in data 23 novembre 1968, n. 27, con la quale il consiglio comunale di Tretto ha chiesto l'aggregazione al comune di Schio. Vista la deliberazione, in data 20 febbraio 1969, n. 6, con la quale il consiglio comunale di Schio ha aderito alla richiesta aggregazione del comune di Tretto; Constatato che le condizioni di detta unione sono state fissate d'intesa dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione in data 11 marzo 1969, n. 738, con la quale il consiglio provinciale di Vicenza ha espresso il richiesto parere al riguardo; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 maggio 1969; Visti gli articoli 30, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per. gli affari dell'interno; Decreta: . Il comune di Tretto è aggregato al comune di Schio, in provincia di Vicenza;
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;497#art-1

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