Art. 2
2 / 2In vigore dal 28 ago 1969
Il prefetto della provincia di Vicenza, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari nonché di quelli concernenti il personale tra i cennati comuni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1969
SARAGAT
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 104. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;497#art-2