Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo VIII
Art. 29
In vigore dal 26 mag 1982
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Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di
corso e complessivamente di venti iscritti per anno di corso di studi.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1976, n. 954 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione "chirurgia generale" e "medicina interna".
- Il D.P.R. 30 ottobre 1976, n. 985 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia".
- Il D.P.R. 22 giugno 1978, n. 603 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria".
- Il D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704 ha disposto (con l'articolo unico) che all'articolo 33, primo comma, la dizione "Istituto superiore" muta in "Istituto universitario".
- Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
- Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-29