Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo VII

Art. 27

In vigore dal 26 mag 1982
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi ed effettuare quotidianamente esercitazione pratica nei reparti dell'Istituto per tutti e quattro gli anni con diritto ad un mese di vacanza all'anno. Per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ed altri ospedali, la frequenza nei reparti neurologici può essere ridotta a non meno di sei mesi all'anno.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1976, n. 954 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione "chirurgia generale" e "medicina interna".
  • Il D.P.R. 30 ottobre 1976, n. 985 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia".
  • Il D.P.R. 22 giugno 1978, n. 603 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria".
  • Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
  • Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-27

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Art. 27 Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo