Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo VI

Art. 24

In vigore dal 26 mag 1982
Il numero massimo degli allievi per l'intero corso di studi è complessivamente di quindici.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1976, n. 985 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia".
  • Il D.P.R. 22 giugno 1978, n. 603 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria".
  • Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nel titolo del capo VI e negli articoli 22 e 24 la dizione "personale amministrativo ed ausiliario" muta in "personale di amministrazione, ausiliario e tecnico".
  • Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-24

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