Sez. II
Art. 95
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario di farmacia presso gli enti ospedalieri
In vigore dal 20 mag 1975
I concorsi per l'assunzione presso gli enti ospedalieri dei direttori di farmacia e farmacisti si svolgono con le modalità e secondo le disposizioni di cui agli del presente decreto.
Il sorteggio dei direttori di farmacia che dovranno essere nominati componenti delle commissioni di esame dei concorsi di assunzione, è effettuato a norma degli del presente decreto da una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente; dal presidente della Federazione dell'ordine dei farmacisti della provincia o da un farmacista da lui delegato; da un funzionario della carriera direttiva della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero con funzioni di segretario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-95