Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo IV
Art. 55
In vigore dal 20 mar 1984
L'ordinamento degli studi è articolato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.
L'ordinamento comprende:
a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico;
b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione;
c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente.
Gli insegnamenti di cui alla lettera c) sono indicati nell'elenco di cui all'. Da tale elenco la facoltà trarrà, anno per anno, per ogni corso di laurea e per i singoli indirizzi, insegnamenti raggruppati a costituire insiemi omogenei atti a fornire particolari qualificazioni.
Per la formazione di tali gruppi potranno altresì essere utilizzati insegnamenti non contenuti nell'elenco di cui sopra ma previsti come obbligatori per l'altro corso di laurea o gli altri indirizzi.
L'indennità tra le denominazioni di insegnamenti previsti per più corsi di laurea o indirizzi non comporta necessariamente identità di svolgimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-55