Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo IV

Art. 52

In vigore dal 3 apr 1981
c) Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne sono i seguenti Fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia. Complementari: (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4), 5) e 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura inglese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Filologia romanza; 6) Filologia germanica; 7) Storia della lingua italiana; 8) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea 9) Storia della musica; 10) Storia del teatro e dello spettacolo; 11) Letteratura nord-americana; 12) Lingua e letteratura russa; 13) Lingua e letteratura portoghese; 14) Storia: dei partiti politici; 15) Storia della filosofia 16) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 17) Storia contemporanea; 18) Storia del Cristianesimo; 19) Storia del Risorgimento; 20) Storia dell'arte contemporanea. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguita per tutti i quattro anni alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente dovrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi, approvato dal preside.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio."
  • Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1125, ha disposto (con l'articolo unico) che " Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di lettere e filosofia."
  • Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
  • Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
  • Il D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in matematica."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-52

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