Art. 55
Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo IV

Art. 55

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In vigore dal 20 mar 1984
L'ordinamento degli studi è articolato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione. L'ordinamento comprende: a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico; b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione; c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente. Gli insegnamenti di cui alla lettera c) sono indicati nell'elenco di cui all'. Da tale elenco la facoltà trarrà, anno per anno, per ogni corso di laurea e per i singoli indirizzi, insegnamenti raggruppati a costituire insiemi omogenei atti a fornire particolari qualificazioni. Per la formazione di tali gruppi potranno altresì essere utilizzati insegnamenti non contenuti nell'elenco di cui sopra ma previsti come obbligatori per l'altro corso di laurea o gli altri indirizzi. L'indennità tra le denominazioni di insegnamenti previsti per più corsi di laurea o indirizzi non comporta necessariamente identità di svolgimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-55