Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo

Art. 39

In vigore dal 5 gen 1975
Nella prima applicazione del presente statuto entrerà in funzione il primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere e viene stabilito in cinquecento il numero degli studenti ammissibili.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-39

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Art. 39 Istituzione di un istituto universitario di lingue e letterature straniere in Bergamo. — Testo vigente | Portale Normativo