Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di BergamoCapo VII

Art. 36

In vigore dal 5 gen 1975
Nel caso che l'istituto avesse, per qualsiasi motivo, a cessare oppure fosse privato della personalità giuridica o della autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al consorzio, quale fondatore e finanziatore dell'istituto e, in mancanza di esso al comune, alla amministrazione provinciale e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, nelle proporzioni con cui detti enti hanno contribuito alla costituzione e al mantenimento dell'istituto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-36

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