Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo›Capo VII
Art. 34
In vigore dal 5 gen 1975
CAPO VII
Amministrazione
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Il servizio di tesoreria sarà, di regola, disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità designato dal consiglio direttivo del consorzio che provvederà a stipulare apposita convenzione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-34