Art. 3
In vigore dal 6 mar 1969
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 26. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1404#art-3