Art. 1

In vigore dal 6 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi de l'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Veduta la convenzione stipulata in data 7 dicembre 1967 tra la libera Università de L'Aquila e il locale consorzio volontario universitario, intesa al finanziamento di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di fisica terrestre presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in L'Aquila in data 7 dicembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università degli studi de L'Aquila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1404#art-1

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