Art. 2

In vigore dal 6 mar 1969
È istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di fisica terrestre in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della suddetta università dell'Aquila nella tabella A) annessa allo statuto della stessa università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1404#art-2

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