Art. 1
In vigore dal 9 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l', comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, è allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968
SARAGAT
LEONE - SPAGNOLLI - GONELLA - COLOMBO - SCAGLIA - SEDATI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 161. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rd-1