Art. 1

In vigore dal 9 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l', comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, è allegato al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968 SARAGAT LEONE - SPAGNOLLI - GONELLA - COLOMBO - SCAGLIA - SEDATI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 161. - CARUSO
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