Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima›Sez. III
Art. 128-bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva.
In vigore dal 27 mag 1983
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-128-bis