Art. 2
In vigore dal 4 dic 1968
Dal 15 gennaio 1969, per effetto della istituzione della sezione distaccata di Corte di appello, della Corte di assise di appello e dei tribunali di cui all'articolo precedente, alle tabelle A, B e C, allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, e alla tabella N, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, con le varianti successive, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle A, B, C e D annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1154#art-2