Art. 7
In vigore dal 4 dic 1968
Dal 15 gennaio 1969 le piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, risultanti dalle tabelle A e B allegate al decreto del Ministro per la grazia e giustizia 3 luglio 1963, con le varianti successive, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle S e T annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.
Dalla stessa data e in conseguenza della istituzione degli uffici unici presso la sezione distaccata di Corte di appello di Salerno e presso i tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato, sono soppresse le piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari del tribunale di Salerno e delle preture di Civitavecchia, Marsala e Prato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968
SARAGAT
LEONE - GONELLA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 124. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1154#art-7