Art. 1
In vigore dal 4 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;
Viste le leggi 1 marzo 1968, n. 172 e 1 marzo 1968, n. 198, istitutive della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli, con sede in Salerno, della Corte di assise di appello di Salerno e dei tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato;
Visti gli della legge n. 172, nonché l' della legge n. 198, in virtù dei quali il Governo è stato autorizzato a determinare l'organico del personale di detti uffici, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, e a stabilire la data d'inizio del loro funzionamento;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'8 luglio 1968;
Visto inoltre l' della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, che fissa, tra l'altro, in dodici unità l'organico del personale di dattilografia della segreteria del Consiglio superiore della magistratura;
Constatato che per il reperimento di tali posti si rende indispensabile ridurre di altrettante unità l'organico del personale di dattilografia addetto al Ministero di grazia e giustizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
La sezione distaccata della Corte di appello di Napoli, con sede in Salerno, e la Corte di assise di appello di Salerno, istituite con legge 1 marzo 1968, n. 172, nonché i tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato, istituiti con legge 1 marzo 1968, n. 198, inizieranno a funzionare il 15 gennaio 1969.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1154#art-1