Art. 5
In vigore dal 27 nov 1968
Nella prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, indetta in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, è consentita l'ammissione alla classe la della tabella B, annessa a detto decreto e modificata dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, per l'abilitazione allo insegnamento di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, di coloro che siano in possesso della laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale e della laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, purchè il candidato sia in possesso di maturità classica o scientifica, ovvero di abilitazione magistrale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1968
SARAGAT
LEONE - SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 86. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1129#art-5