Art. 2
In vigore dal 27 nov 1968
L' delle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, è sostituito dal seguente:
"Conservano la loro validità, ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 10 agosto 1967, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958 n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni", "Conservano, altresì, validità ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette non oltre il 10 agosto 1967, a sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1129#art-2