Art. 3

In vigore dal 27 nov 1968
Nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e modificata dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, la parte relativa ai titoli di ammissione alla classe la (italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia) è così sostituita: "Laurea in lettere; laurea in filosofia; laurea in lingue e letterature straniere moderne; laurea in materie letterarie o in pedagogia; laurea in lingue e letterature straniere rilasciata da qualunque facoltà o istituto universitario (compreso l'Istituto universitario orientali di Napoli per le sue "lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale"), purchè il candidato fornito di tale laurea in lingue e letterature straniere sia in possesso di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale ed abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina". Alla tabella di cui al precedente comma, nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe 2ª (lingua straniera) sono aggiunti i seguenti titoli: laurea in scienze politiche per l'Oriente (limitatamente alla lingua straniera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto dal piano di studi universitari); laurea in lingue e civiltà orientali (limitatamente alla lingua straniera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto nel piano di studi universitari).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-09-24;1129#art-3

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