Art. 5

In vigore dal 22 nov 1968
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1968 SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 51. - GREco
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-07-05;1119#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo