Art. 2
In vigore dal 22 nov 1968
Sono istituiti, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, nove posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facoltà di lettere e filosofia e Quattro per la facoltà di magistero, in attuazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 160.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-07-05;1119#art-2