Art. 2

In vigore dal 22 nov 1968
Sono istituiti, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, nove posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facoltà di lettere e filosofia e Quattro per la facoltà di magistero, in attuazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 160.
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Art. 2 Istituzione di nove posti di assistente ordinario convenzionato di cui cinque per la facolta' di lettere e filosofia e quattro per la facolta' di magistero dell'Universita' di Lecce. — Testo vigente | Portale Normativo