Art. 4
In vigore dal 22 nov 1968
L'Università di Lecce si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ciascun posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare dei posti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-07-05;1119#art-4