Art. 3
In vigore dal 20 feb 1969
I Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro provvederanno, per la parte di rispettiva competenza, all'attuazione di quanto previsto nel predetto accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 172. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-03;1383#art-3