Art. 1

In vigore dal 20 feb 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace tra l'Italia e le Nazioni alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841, concernente l'esecuzione dei capitoli V e X della convenzione sul regolamento delle questioni derivanti dalla guerra e dall'occupazione della Germania, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, nonché della Carta della commissione arbitrate sui beni, diritti ed interessi in Germania annessa alla convenzione medesima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, concernente l'esecuzione dello accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra mondiale, con scambi di note, concluso a Bonn il 19 ottobre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 8 dell'accordo stesso.
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