Art. 2

In vigore dal 20 feb 1969
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'accordo si farà fronte con le disponibilità del capitolo 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968, concernente la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra.
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Art. 2 Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra mondiale con scambi di note, concluso a Bonn il 19 ottobre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo