Art. 2
In vigore dal 20 feb 1969
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'accordo si farà fronte con le disponibilità del capitolo 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968, concernente la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-03;1383#art-2