Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo III

Art. 8

In vigore dal 8 mar 1969
Gli alunni ammessi al corso sono sottoposti alle regolamentari visite mediche dai sanitari dell'istituto nazionale per la permanenza o meno in istituto, in particolare controllando l'eventuale esistenza di condizioni patologiche o comunque tali da pregiudicare il pieno esercizio professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-8

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