Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi›Titolo III
Art. 7
In vigore dal 8 mar 1969
Gli aspiranti alla scuola devono fare domanda in carta legale entro il 30 aprile di ogni anno alla presidenza dell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze, allegando i seguenti documenti:
1) questionario medico-oculistico su modulo chiesto allo istituto;
2) questionario informativo anch'esso su modulo chiesto all'istituto;
3) impegno della famiglia anch'esso su modulo chiesto allo istituto;
4) stato di famiglia;
5) certificato di nascita in carta legale;
6) certificato di cittadinanza italiana;
7) certificato di rivaccinazione;
8) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica e di perfetto stato mentale;
9) certificato, debitamente legalizzato, di medico tisiologico attestante che l'interessato non presenta nessun segno clinico, batteriologico o radiologico di T.B.C.;
10) certificato, debitamente legalizzato, di analisi pertinente a lue, diabete, nefrite;
11) certificato di buona condotta, in data non anteriore a tre mesi;
12) certificato penale generale in carta legale, in data non anteriore a tre mesi;
13) diploma originale o certificato in bollo di conseguita licenza almeno di scuola di avviamento o di scuola media.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-7