Art. 7
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo III

Art. 7

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In vigore dal 8 mar 1969
Gli aspiranti alla scuola devono fare domanda in carta legale entro il 30 aprile di ogni anno alla presidenza dell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze, allegando i seguenti documenti: 1) questionario medico-oculistico su modulo chiesto allo istituto; 2) questionario informativo anch'esso su modulo chiesto all'istituto; 3) impegno della famiglia anch'esso su modulo chiesto allo istituto; 4) stato di famiglia; 5) certificato di nascita in carta legale; 6) certificato di cittadinanza italiana; 7) certificato di rivaccinazione; 8) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica e di perfetto stato mentale; 9) certificato, debitamente legalizzato, di medico tisiologico attestante che l'interessato non presenta nessun segno clinico, batteriologico o radiologico di T.B.C.; 10) certificato, debitamente legalizzato, di analisi pertinente a lue, diabete, nefrite; 11) certificato di buona condotta, in data non anteriore a tre mesi; 12) certificato penale generale in carta legale, in data non anteriore a tre mesi; 13) diploma originale o certificato in bollo di conseguita licenza almeno di scuola di avviamento o di scuola media.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-7