Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi›Titolo III
Art. 8
8 / 32In vigore dal 8 mar 1969
Gli alunni ammessi al corso sono sottoposti alle regolamentari visite mediche dai sanitari dell'istituto nazionale per la permanenza o meno in istituto, in particolare controllando l'eventuale esistenza di condizioni patologiche o comunque tali da pregiudicare il pieno esercizio professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-8