Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo V

Art. 21

In vigore dal 8 mar 1969
Al termine del primo corso, previo giudizio e votazione di scrutinio finale gli allievi sono ammessi o no - in questo caso con motivazione scritta - agli esami di idoneità la cui commissione presieduta dal preside, è distinta: a) in sottocommissione tecnico-professionale formata dai docenti del corso e dai due sanitari (medico e oculista) dello istituto nazionale cui è affidata l'azione periodica di controllo sanitario e di orientamento professionale degli alunni nelle scuole annesse all'istituto; b) in sottocommissione culturale formata dai docenti del corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-21

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