Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi›Titolo IV
Art. 18
In vigore dal 8 mar 1969
Le materie obbligatorie sono:
A) di cultura generale:
Religione;
Cultura generale (italiano, storia, geografia, educazione civica e tiflologica);
Matematica e contabilità ed elementi di economia;
Scienze;
Lingua straniera;
Dattilografia in nero e Braille e scrittura;
Educazione fisica;
Educazione alla vita di relazione.
B) di cultura tecnica:
I corso: Elementi di anatomia e fisiologia;
Elementi di igiene;
Esercitazioni pratiche su scheletro, plastici e corpo;
Massaggio: parte generale;
II corso: Elementi di patologia medica e soccorsi di urgenza;
Elementi di patologia chirurgica e traumatologia;
Etica professionale;
Legislazione sanitaria;
Massoterapia e ginnastica medica;
Nozioni di terapia fisica;
Fisioterapia ed elementi di kinesiologia e di kinesiterapia attivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-18