Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechiTitolo III

Art. 15

In vigore dal 8 mar 1969
Chi per ragioni di salute deve interrompere i corsi, è ammesso - previo accertamento medico disposto dalla presidenza - a ripetere nel corso successivo di sezione, rimanendo iscritto entro il numero stabilito degli iscritti al corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-05-09;1406#art-anr-15

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